COMUNE DI CADREZZATE
(Provincia di
Varese)
MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
(Art. 9 d.l. 1 luglio 2009 n. 78 convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102)
Il D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in L.
3 agosto 2009 n. 102, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini” stabilisce all’art. 9 comma 1 lett. a) numero 1) che le
pubbliche amministrazioni adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni,
forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito
dell’amministrazione.
Le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti
sono contenute nel
Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.45 del 29 novembre 2005, pubblicato nel sito
internet.
In particolare le fasi del procedimento di spesa sono disciplinate
dagli articoli 24, 25, 26, 53, 55 del Regolamento di Contabilità.
Stralcio Regolamento
Comunale di Contabilità
Art. 24
Termini e
modalità di comunicazione dei provvedimenti d’impegno
Registrazione
degli impegni
(Art. 183, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. I responsabili
delle aree ai quali siano state attribuite le funzioni
dirigenziali, provvederanno all’assunzione dei seguenti atti:
a) prenotazione di impegni
relativi a procedure in via di espletamento;
b) impegni di spesa sugli esercizi successivi;
c) altri impegni di spesa;
2. Ai fini della
determinazione, in qualunque momento, dello stato di attuazione
del bilancio di previsione, l’Area Finanziaria dovrà prontamente annotare, sul
mastro, in corrispondenza di ciascun intervento, gli impegni assunti e scadenti
nell’esercizio, sì che la differenza rispetto alla previsione costituisca il
fondo di cui si può disporre ai fini dell’assunzione di ulteriori impegni, tenuto
conto di quelli già in corso di perfezionamento.
3. Ai sensi
dell’art. 183, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il responsabile
dell’Area Finanziaria, dopo l’approvazione del bilancio e senza la necessità di ulteriori atti, provvederà alla registrazione degli
impegni sui relativi stanziamenti, per le seguenti spese:
Spese correnti:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi
oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento
dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento
ed ulteriori oneri accessori;
c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
d) per le spese correnti correlate ad
accertamento di entrate aventi destinazione vincolata
per legge.
Spese in conto
capitale ove sono finanziate:
a)
con l’assunzione di mutui a
specifica destinazione, in corrispondenza e per l’ammontare del mutuo,
contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento
accertato in entrata;
b) con quota dell’avanzo di amministrazione
in corrispondenza e per l’ammontare dell’avanzo di amministrazione accertato;
c)
con l’emissione di prestiti
obbligazionari in corrispondenza e per l’ammontare del prestito sottoscritto;
d)
con entrate proprie in
corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate;
e) con entrate, accertate, aventi destinazione vincolata per legge.
4. Ciascun
responsabile di Area provvederà a comunicare al terzo
interessato l’impegno e la copertura finanziaria, contestualmente
all’ordinazione della prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura
deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
Art. 25
Liquidazione
delle spese
(Art. 184, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La liquidazione
delle spese costituisce la fase successiva dell’impegno e consiste nella determinazione,
sulla scorta di documenti e di titoli comprovanti il diritto acquisito del
creditore, della somma certa da pagare nei limiti del relativo impegno
definitivo assunto e contabilizzato.
2. La liquidazione
è effettuata dal responsabile dell’Area, mediante
apposita specifica di liquidazione che dia atto dell’impegno di spesa, previo
riscontro della regolare effettuazione della fornitura, prestazione o
esecuzione dei lavori e della regolarità del titolo di spesa (fattura,
parcella, contratto o altro) nonché della corrispondenza alla qualità ,
quantità , prezzi ed ai termini, convenuti e verificati.
3. Nel caso di spese che non originano
fatturazioni, la liquidazione è disposta mediante
determinazione.
4. Il responsabile
dell’Area trasmette al Responsabile dell’Area
finanziaria l’atto di liquidazione con tutti i relativi documenti
giustificativi ed i riferimenti contabili per i successivi controlli amministrativi,
contabili e fiscali e per gli adempimenti conseguenti.
5. Fermo restando
l’obbligo di contestazione motivata in ordine alla
costituzione dell’obbligazione tra il fornitore e l’amministratore, il
funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura irregolare, agli
effetti dell’art. 191, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le fatture ricevute
che non trovino riscontro in regolari atti di impegno, o in contratti in
precedenza approvati nelle forme di rito, dopo la loro immediata registrazione,
trattenendone una fotocopia, debbono essere restituite, al fornitore, a cura
del responsabile della liquidazione, eccependo il difetto del titolo
costitutivo, in capo all’ente, della pretesa sottostante obbligazione.
6. L’impegno di spesa
e la liquidazione possono essere simultanei.
Art. 26
Pagamento
delle spese - Modalità di pagamento
(Art. 185, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il pagamento di
qualsiasi spesa deve essere disposto con l’emissione di regolare mandato, a mezzo del tesoriere comunale. È ammesso, inoltre, il solo
pagamento a mezzo del servizio di economato nel rispetto
delle procedure previste dal presente regolamento.
2. I mandati di
pagamento, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui
debbono contenere tutti gli elementi previsti
dall’art. 185, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. I mandati relativi ai pagamenti di spese ricorrenti a scadenza
determinata per i quali il tesoriere è comunque tenuto a provvedere per
disposizioni di legge, accordi contrattuali o norme speciali, devono essere
emessi entro i quindici giorni successivi e, comunque, entro il termine del mese
in corso.
4. I mandati di
pagamento sono sottoscritti dal responsabile del servizio come identificato al precedente
art. 4.
5. Su richiesta scritta dei creditori, il responsabile
dell’Area Finanziaria, con espressa annotazione sul rispettivo mandato, potrà
disporre che i mandati di pagamento siano estinti dall’istituto di credito
incaricato del servizio di tesoreria nel rispetto di una delle seguenti
modalità :
a) accreditamento in conto corrente bancario o
postale, intestato al creditore;
b)
commutazione in assegno
circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;
c)
commutazione in vaglia
postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e
spese a carico del richiedente.
6. I mandati di
pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente
inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d’ufficio in assegni
postali localizzati con le modalità di cui alla lettera c) del comma
precedente.
7. I mandati di
pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano
titoli pagati agli effetti del conto del bilancio.
8. Le dichiarazioni
di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono
la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da
annotazione recante gli estremi dell’operazione e il timbro del tesoriere. Per
le commutazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 5
devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.
Art. 53
Le
attribuzioni dell’Economo Comunale
1. All’Economo sono
attribuiti i seguenti compiti:
a) L’espletamento
del servizio di cassa economale;
b) La custodia e la
gestione degli oggetti ritrovati;
c) Le spese per le
quali sia indispensabile il pagamento immediato;
d) Acquisti di beni
e servizi per il funzionamento di uffici e servizi
comunali, nei limiti di valore indicati nel presente regolamento;
e) Il pagamento di imposte e tasse;
f)
Anticipazioni e rimborsi delle spese per missioni ad amministratori e
dipendenti.
2. La gestione
delle spese di cui al precedente comma, compete all’economo nei limiti degli importi
autorizzati con apposito atto di prenotazione di
impegno delle spese effettuato all’inizio di ciascun esercizio finanziario da
ciascuno dei responsabili di area per le spese che l’economo dovrà sostenere a
beneficio degli stessi servizi.
Art. 55
Pagamenti economali
1. L’Economo può provvedere a singoli pagamenti di somma di misura non
superiore a € 500,00 oltre IVA salvo che trattasi di obbligazioni tributarie,
dei pagamenti da effettuare esclusivamente in contanti contestualmente alla
consegna del bene.