COMUNE DI CADREZZATE

(Provincia di Varese)

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

(Art. 9 d.l. 1 luglio 2009 n. 78 convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102)

 

 

Il D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini” stabilisce all’art. 9 comma 1 lett. a) numero 1) che le pubbliche amministrazioni adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito dell’amministrazione.

 

Le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti sono contenute nel Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.45 del 29 novembre 2005, pubblicato nel sito internet.

 

In particolare le fasi del procedimento di spesa sono disciplinate dagli articoli 24, 25, 26, 53, 55 del Regolamento di Contabilità.

 

 

Stralcio Regolamento Comunale di Contabilità

 

 

 

Art. 24

Termini e modalità di comunicazione dei provvedimenti d’impegno

Registrazione degli impegni

(Art. 183, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

 

1. I responsabili delle aree ai quali siano state attribuite le funzioni dirigenziali, provvederanno all’assunzione dei seguenti atti:

a) prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento;

b) impegni di spesa sugli esercizi successivi;

c) altri impegni di spesa;

2. Ai fini della determinazione, in qualunque momento, dello stato di attuazione del bilancio di previsione, l’Area Finanziaria dovrà prontamente annotare, sul mastro, in corrispondenza di ciascun intervento, gli impegni assunti e scadenti nell’esercizio, sì che la differenza rispetto alla previsione costituisca il fondo di cui si può disporre ai fini dell’assunzione di ulteriori impegni, tenuto conto di quelli già in corso di perfezionamento.

3. Ai sensi dell’art. 183, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il responsabile dell’Area Finanziaria, dopo l’approvazione del bilancio e senza la necessità di ulteriori atti, provvederà alla registrazione degli impegni sui relativi stanziamenti, per le seguenti spese:

Spese correnti:

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi

oneri riflessi;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;

c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

d) per le spese correnti correlate ad accertamento di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

Spese in conto capitale ove sono finanziate:

a) con l’assunzione di mutui a specifica destinazione, in corrispondenza e per l’ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;

b) con quota dell’avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l’ammontare dell’avanzo di amministrazione accertato;

c) con l’emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l’ammontare del prestito sottoscritto;

d) con entrate proprie in corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate;

e) con entrate, accertate, aventi destinazione vincolata per legge.

4. Ciascun responsabile di Area provvederà a comunicare al terzo interessato l’impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all’ordinazione della prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.

 

Art. 25

Liquidazione delle spese

(Art. 184, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

 

1. La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva dell’impegno e consiste nella determinazione, sulla scorta di documenti e di titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, della somma certa da pagare nei limiti del relativo impegno definitivo assunto e contabilizzato.

2. La liquidazione è effettuata dal responsabile dell’Area, mediante apposita specifica di liquidazione che dia atto dell’impegno di spesa, previo riscontro della regolare effettuazione della fornitura, prestazione o esecuzione dei lavori e della regolarità del titolo di spesa (fattura, parcella, contratto o altro) nonché della corrispondenza alla qualità , quantità , prezzi ed ai termini, convenuti e verificati.

3. Nel caso di spese che non originano fatturazioni, la liquidazione è disposta mediante

determinazione.

4. Il responsabile dell’Area trasmette al Responsabile dell’Area finanziaria l’atto di liquidazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili per i successivi controlli amministrativi, contabili e fiscali e per gli adempimenti conseguenti.

5. Fermo restando l’obbligo di contestazione motivata in ordine alla costituzione dell’obbligazione tra il fornitore e l’amministratore, il funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura irregolare, agli effetti dell’art. 191, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le fatture ricevute che non trovino riscontro in regolari atti di impegno, o in contratti in precedenza approvati nelle forme di rito, dopo la loro immediata registrazione, trattenendone una fotocopia, debbono essere restituite, al fornitore, a cura del responsabile della liquidazione, eccependo il difetto del titolo costitutivo, in capo all’ente, della pretesa sottostante obbligazione.

6. L’impegno di spesa e la liquidazione possono essere simultanei.

 

Art. 26

Pagamento delle spese - Modalità di pagamento

(Art. 185, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

 

1. Il pagamento di qualsiasi spesa deve essere disposto con l’emissione di regolare mandato, a mezzo del tesoriere comunale. È ammesso, inoltre, il solo pagamento a mezzo del servizio di economato nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.

2. I mandati di pagamento, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui debbono contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 185, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. I mandati relativi ai pagamenti di spese ricorrenti a scadenza determinata per i quali il tesoriere è comunque tenuto a provvedere per disposizioni di legge, accordi contrattuali o norme speciali, devono essere emessi entro i quindici giorni successivi e, comunque, entro il termine del mese in corso.

4. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal responsabile del servizio come identificato al precedente art. 4.

5. Su richiesta scritta dei creditori, il responsabile dell’Area Finanziaria, con espressa annotazione sul rispettivo mandato, potrà disporre che i mandati di pagamento siano estinti dall’istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria nel rispetto di una delle seguenti modalità :

a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;

c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.

6. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d’ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente.

7. I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto del bilancio.

8. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell’operazione e il timbro del tesoriere. Per le commutazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 5 devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.

 

Art. 53

Le attribuzioni dell’Economo Comunale

 

1. All’Economo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) L’espletamento del servizio di cassa economale;

b) La custodia e la gestione degli oggetti ritrovati;

c) Le spese per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

d) Acquisti di beni e servizi per il funzionamento di uffici e servizi comunali, nei limiti di valore indicati nel presente regolamento;

e) Il pagamento di imposte e tasse;

f) Anticipazioni e rimborsi delle spese per missioni ad amministratori e dipendenti.

2. La gestione delle spese di cui al precedente comma, compete all’economo nei limiti degli importi autorizzati con apposito atto di prenotazione di impegno delle spese effettuato all’inizio di ciascun esercizio finanziario da ciascuno dei responsabili di area per le spese che l’economo dovrà sostenere a beneficio degli stessi servizi.

 

 

Art. 55

Pagamenti economali

 

1. L’Economo può provvedere a singoli pagamenti di somma di misura non superiore a € 500,00 oltre IVA salvo che trattasi di obbligazioni tributarie, dei pagamenti da effettuare esclusivamente in contanti contestualmente alla consegna del bene.